Art. 33.
(Informazione, consulenza e assistenza).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo delle direzioni provinciali del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'INAIL e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nonché delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
      2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

 

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